Art. 2687 c.c. Codice Civile

Articolo 2687 Cessione dei beni ai creditori. Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall’Articolo 2649, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato (1977 e seguenti; att. 231).


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