Art. 2684 c.c. Codice Civile

Articolo 2684 Atti soggetti a trascrizione. Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall’Articolo 2644:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà (1480) o costituiscono la comunione (1100; Cod. Nav. 250 e seguenti, 865 e seguenti);

2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto (978 e seguenti) o di uso (1021 e seguenti) o che trasferiscono il diritto di usufrutto;

3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;

4) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti;

5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprietà o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti (Cod. Nav. 664, 665,1068);

6) le sentenze (2932) che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti (2688).


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