Art. 2683 c.c. Codice Civile

Articolo 2683 Beni per i quali è disposta la pubblicità. Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione (2657 e seguenti), osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge (c. Nav. 250 e seguenti, 865 e seguenti), gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:

1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione (Cod. Nav. 140 e seguenti);

2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice (Cod. Nav. 753 e seguenti);

3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.


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