Art. 2672 c.c. Codice Civile

Articolo 2672 Leggi speciali. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni (484, 507 e seguenti, 854, 1133; Cod. Proc. Civ. 555, 679) che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.


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