Art. 2669 c.c. Codice Civile

Articolo 2669 Trascrizione anteriore al pagamento dell’imposta di registro. La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l’imposta di registro a cui è soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un’autorità giudiziaria dello Stato (Cod. Proc. Civ. 131 e seguenti).

(In tal caso però il richiedente deve presentare al conservatore, oltre la nota indicata dall’Articolo 2659, una copia della medesima, la quale, a cura del conservatore, deve essere vidimata e trasmessa immediatamente all’ufficiale incaricato di riscuotere l’imposta suddetta) (2836).


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