Articolo 2667 Atti compiuti per persona incapace. I rappresentanti di persone incapaci (320, 357, 409, 424) e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime devono curare che si esegua la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio.
La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsiasi altro incapace (414 e seguenti), salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, gli amministratori o i curatori che avevano l’obbligo della trascrizione.
La mancanza della trascrizione non può essere opposta dalle persone che avevano l’obbligo di eseguirla per i propri rappresentati o amministrati né dai loro eredi.