Art. 2648 c.c. Codice Civile

Articolo 2648 Accettazione di eredità e acquisto di legato.  Si devono trascrivere l’accettazione della eredità (470 e seguenti) che importi acquisto dei diritti enunciati nei nn. 1, 2 e 4 dell’Articolo 2643 o liberazione dai medesimi e l’acquisto del legato (649) che abbia lo stesso oggetto. La trascrizione dell’accettazione dell’eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all’eredità, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata (475) con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 220). Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell’eredità (476 e seguenti), si può richiedere la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente (Cod. Proc. Civ. 220). La trascrizione dell’acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico (2703) del testamento (att. 225, 228).


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 2648"