Art. 2640 c.c. Codice Civile

Articolo 2640 Circostanza aggravante. Quando dai fatti previsti negli artt. 2621, 2622, 2623, 2628 e 2630, primo comma, deriva all’impresa un danno di gravità rilevante, la pena e aumentata (Cod. Pen. 64) fino alla metà.


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