Art. 2632 c.c. Codice Civile

Articolo 2632 Violazione di obblighi incombenti ai sindaci. Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 200.000 a L. 2.000.000 i sindaci, che omettono:

1) nel caso previsto dal n. 2 dell’Articolo 2621, di adempiere gli obblighi imposti dalla legge, fuori dei casi di concorso nel delitto da esso previsto;

2) di convocare l’assemblea nei casi previsti dagli artt. 2406 e 2408.

Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 400.000 a 2 milioni i sindaci che violano gli obblighi previsti dagli artt. 7357, quarto comma, 2359 ter, secondo comma, e 2359 quater, secondo e terzo comma.


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