Articolo 2631 Conflitto d’interessi. L’amministratore, che, avendo in una determinata operazione per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società, non si astiene dal partecipare alla deliberazione del consiglio o del comitato esecutivo relativa all’operazione stessa (2391), è punito con la multa da L. 400.000 a L. 4.000.000.
Se dalla deliberazione o dall’operazione è derivato un pregiudizio alla società, si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre anni.