Art. 2629 c.c. Codice Civile

Articolo 2629 Valutazione esagerata dei conferimenti e degli acquisti della società. Sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da L. 400.000 a L. 4.000.000:

1) i promotori ed i soci fondatori che nell’atto costitutivo esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;

2) gli amministratori, i promotori, i fondatori e i soci che nel caso di acquisto di beni o di crediti da parte della società previsto nell’Articolo 2343 bis esagerano fraudolentemente il valore dei beni o dei crediti trasferiti;

3) gli amministratori e i soci conferenti che nel caso di aumento di capitale esagerano fraudolentemente il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti;

4) gli amministratori che nel caso di trasformazione della società esagerano fraudolentemente il valore del patrimonio della società che si trasforma.


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