Art. 2594 c.c. Codice Civile

Articolo 2594 Norme applicabili. Ai diritti di brevetto contemplati in questo capo si applicano gli artt. 2588, 2589 e 2590.

Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l’esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.


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