Art. 2586 c.c. Codice Civile

Articolo 2586 Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione. Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l’uso esclusivo.

Se il metodo o processo è diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purché questo possa formare oggetto di brevetto.


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