Art. 2545 c.c. Codice Civile

Articolo 2545 Sostituzione dei liquidatori. In caso d’irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l’autorità governativa può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall’autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.


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