Art. 2535 c.c. Codice Civile

Articolo 2535 Amministratori e sindaci. Gli amministratori devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie. Essi devono prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dall’atto costitutivo, salvo che da questo ne siano esonerati.

L’atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori o sindaci siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell’interesse che ciascuna categoria ha nell’attività sociale. Non si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’Articolo 2397.

La nomina di uno o più amministratori o sindaci può essere attribuita dall’atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici.

In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori e dei sindaci è riservata all’assemblea dei soci (2518).


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