Art. 2531 c.c. Codice Civile

Articolo 2531 Creditore particolare del socio. Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del socio debitore (2305).

In caso di proroga della società il creditore particolare del socio può fare opposizione a norma dell’Articolo 2307.


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