Art. 2529 c.c. Codice Civile

Articolo 2529 Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente. Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall’approvazione del bilancio stesso.


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