Art. 2527 c.c. Codice Civile

Articolo 2527 Esclusione del socio. L’esclusione del socio, qualunque sia il tipo della società, oltre che nel caso indicato nell’Articolo 2524, può aver luogo negli altri casi previsti dagli artt. 2286 e 2288, primo comma, e in quelli stabiliti dall’atto costitutivo.

Quando l’esclusione non ha luogo di diritto, essa deve essere deliberata dall’assemblea dei soci o, se l’atto costitutivo lo consente, dagli amministratori, e deve essere comunicata al socio.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al tribunale. Questo può sospendere l’esecuzione della deliberazione.

L’esclusione ha effetto dall’annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori (2626).


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