Art. 2525 c.c. Codice Civile

Articolo 2525 Ammissione di nuovi soci. L’ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell’interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci (2626).

Il nuovo socio deve versare, oltre l’importo della quota o dell’azione, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall’ultimo bilancio approvato.


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