Art. 2517 c.c. Codice Civile

Articolo 2517 Leggi speciali. Le società cooperative che esercitano il credito, le casse rurali ed artigiane, le società cooperative per la costruzione e l’acquisto di case popolari ed economiche e le altre società cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi speciali.


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