Art. 2505 c.c. Codice Civile

Articolo 2505 Società costituite all’estero con sede nel territorio dello Stato. Le società costituite all’estero, le quali hanno nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione ovvero l’oggetto principale dell’impresa, sono soggette, anche per i requisiti di validità dell’atto costitutivo, a tutte le disposizioni della legge italiana).


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