Art. 2504 c.c. Codice Civile

Articolo 2504 Atto di fusione. La fusione deve essere fatta per atto pubblico.

L’atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l’iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell’ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.

Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.

Se una delle società partecipanti alla fusione ovvero la società risultante dalla fusione o quella incorporante è una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l’atto di fusione deve essere altresì pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l’estratto deve contenere le indicazioni previste ai nn. l), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell’Articolo 2501 bis e la menzione dell’avvenuta iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese.

Articolo 2504 bis Effetti della fusione

La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte.

La fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’Articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.

Per gli effetti ai quali si riferisce l’Articolo 2501 bis, nn. 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.

Articolo 2504 ter Divieto di assegnazione di azioni o quote

La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime.

La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante.

Articolo 2504 quater Invalidità della fusione

Eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione a norma del secondo comma dell’Articolo 2504, l’invalidità dell’atto di fusione non può essere pronunciata.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.

Articolo 2504 quinquies Incorporazione di società interamente possedute

Alla fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell’Articolo 2501 bis, primo comma, nn. 3), 4), 5), e degli Articolo 2501 quater e 2501 quinquies.

Articolo 2504 sexies Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nella Gazzetta Ufficiale

Alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana disposta dagli Articolo 2501 bis, 2502 bis e 2504 si applicano per la disciplina degli effetti le disposizioni dettate dall’Articolo 2457 ter.

Articolo 2504 septies Forme di scissione

La scissione di una società si esegue mediante trasferimento dell’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima; la scissione di una società può eseguirsi altresì mediante trasferimento di parte del suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima.

La partecipazione alla scissione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.

Articolo 2504 octies Progetto di scissione

Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell’Articolo 2501 bis ed inoltre l’esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie.

Se la destinazione di un elemento dell’attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell’ipotesi di trasferimento dell’intero patrimonio della società scissa, e ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto trasferito a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se il trasferimento del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.

Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società trasferente e le società beneficiarie.

Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Il progetto deve prevedere che ciascun socio possa in ogni caso optare per la partecipazione a tutte le società interessate all’operazione in proporzione della sua quota di partecipazione originaria.

Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell’ultimo comma dell’Articolo 2501 bis.

Articolo 2504 novies Norme applicabili

Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli artt. 2501 ter e 2501 quater.

La relazione deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto trasferito alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.

La relazione degli esperti è regolata dall’Articolo 2501 quinquies. Tale relazione non e richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.

Sono altresì applicabili gli artt. 2501 sexies, 2502, 2502 bis, 2503, 2503 bis, 2504, 2504 ter, 2504 quater e 2504 sexies.

Articolo 2504 decies Effetti della scissione

La scissione ha effetti dall’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione nell’ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l’Articolo 2501 bis, nn. 5) e 6), si possono stabilire date anche anteriori.

Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico.


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