Art. 2498 c.c. Codice Civile

Articolo 2498 Trasformazione in società aventi personalità giuridica. La deliberazione di trasformazione (att. 211) di una società in nome collettivo (2291 e seguenti) o in accomandita semplice (2313 e seguenti) in società per azioni (2325 e seguenti), in accomandita per azioni (2462 e seguenti) o a responsabilità limitata (2472 e seguenti) deve risultare da atto pubblico (2699, 2725) e contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l’atto costitutivo del tipo di società adottato.

Essa deve essere accompagnata da una relazione di stima (2629) del patrimonio sociale a norma dell’Articolo 2343 e deve (2194) essere iscritta nel registro delle imprese (2180) con le forme prescritte per l’atto costitutivo del tipo di società adottato.

La società acquista personalità giuridica con l’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.


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