Articolo 2497 Scioglimento e liquidazione. Allo scioglimento (2711) e alla liquidazione della società si applicano le disposizioni degli artt. 2448 e 2457. La maggioranza necessaria per la nomina e la revoca dei liquidatori è quella richiesta dall’Articolo 2486 per l’assemblea straordinaria.
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio, questi risponde illimitatamente.
a) quando sia una persona giuridica ovvero sia socio unico di altra società di capitali;
b) quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’Articolo 2476, secondo e terzo comma;
c) fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’Articolo 2475 bis.
Articolo 2497 bis Pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata
Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli artt. 2157 bis e ter.