Articolo 2496 Riduzione del capitale. La riduzione del capitale ha luogo nei casi e nei modi prescritti per le società per azioni (2445 e seguenti).
Il limite minimo del capitale, agli effetti degli artt. 2445 e 2447, è quello indicato nell’Articolo 2474.
ln caso di riduzione del capitale per perdite, i soci conservano i diritti sociali secondo il valore originario delle rispettive quote (2485).