Art. 2496 c.c. Codice Civile

Articolo 2496 Riduzione del capitale. La riduzione del capitale ha luogo nei casi e nei modi prescritti per le società per azioni (2445 e seguenti).

Il limite minimo del capitale, agli effetti degli artt. 2445 e 2447, è quello indicato nell’Articolo 2474.

ln caso di riduzione del capitale per perdite, i soci conservano i diritti sociali secondo il valore originario delle rispettive quote (2485).


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