Art. 249 c.c. Codice Civile

Articolo 249. L’azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma, se egli non l’ha promossa ed è morto in età minore o nei cinque anni dopo aver raggiunto la maggiore età, può essere promossa dai discendenti di lui. Essa deve essere proposta contro entrambi i genitori, e, in loro mancanza, contro i loro eredi (att. 121).

L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio.


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