Articolo 2487 Amministrazione. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo l’amministrazione della società deve essere affidata a uno o più soci.
Si applicano all’amministrazione della società gli artt. 2381, 2382, 2383, primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma, 2384, 2384 bis, 2385, 2386, 2388, 2389, 2390, 2391 2392, 2393, 2394, 2395, 2396 e 2434.