Articolo 2482 Divisibilità della quota. Salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo, le quote sono divisibili nel caso di successione a causa di morte o di alienazione, purché siano osservate le disposizioni del secondo e terzo comma dell’Articolo 2474.
Se una quota sociale diventa proprietà comune di più persone, si applica l’Articolo 2347.