Art. 2482 c.c. Codice Civile

Articolo 2482 Divisibilità della quota. Salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo, le quote sono divisibili nel caso di successione a causa di morte o di alienazione, purché siano osservate le disposizioni del secondo e terzo comma dell’Articolo 2474.

Se una quota sociale diventa proprietà comune di più persone, si applica l’Articolo 2347.


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