Articolo 2481 Responsabilità dell’alienante per i versamenti ancora dovuti. Nel caso di cessione della quota l’alienante è obbligato solidalmente (1292) con l’acquirente, per il periodo di tre anni dal trasferimento, per i versamenti ancora dovuti.
Il pagamento non può essere domandato all’alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.