Art. 2478 c.c. Codice Civile

Articolo 2478 Prestazioni accessorie. L’atto costitutivo può prevedere l’obbligo dei soci al compimento di prestazioni accessorie. Si applicano in tal caso le disposizioni del primo e del terzo comma dell’Articolo 2345.

Le quote a cui e connesso l’obbligo delle prestazioni anzidette sono trasferibili soltanto con il consenso degli amministratori (2479, 2480).


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