Articolo 2478 Prestazioni accessorie. L’atto costitutivo può prevedere l’obbligo dei soci al compimento di prestazioni accessorie. Si applicano in tal caso le disposizioni del primo e del terzo comma dell’Articolo 2345.
Le quote a cui e connesso l’obbligo delle prestazioni anzidette sono trasferibili soltanto con il consenso degli amministratori (2479, 2480).