Art. 2470 c.c. Codice Civile

Articolo 2470 Modificazioni dell’atto costitutivo. Le modificazioni dell’atto costitutivo (att. 211) devono essere approvate dall’assemblea con le maggioranze prescritte per l’assemblea straordinaria della società per azioni (2368 e seguente), e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.


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