Articolo 2462 Nozione. Nelle società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta (2250).
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni (2346 e seguenti).