Articolo 2448. La società per azioni si scioglie:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
3) per l’impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea;
4) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (2327), salvo quanto è disposto dall’Articolo 2447;
5) per deliberazione dell’assemblea;
6) per le altre cause previste dall’atto costitutivo.
La società si scioglie inoltre per provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge, e per la dichiarazione di fallimento se la società ha per oggetto un’attività commerciale (2195, 2449). Si osservano in questi casi le disposizioni delle leggi speciali.