Art. 2447 c.c. Codice Civile

Articolo 2447. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo di riduce al di sotto del minimo stabilito dall’Articolo 2327, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società (2448, 2498).


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