Art. 2422 c.c. Codice Civile

Articolo 2422. I soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nei nn. 1 e 3 dell’articolo precedente e di ottenere estratti a proprie spese.

Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei nn. 2 e 3 dell’articolo precedente, e ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel n. 7 dell’articolo medesimo (att. 209).


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