Articolo 2411. La deliberazione dell’assemblea (2365) deve essere, a cura del notaio o degli amministratori, depositata entro trenta giorni presso l’ufficio del registro delle imprese (2626; att. 100). Alla deliberazione devono essere allegate le eventuali autorizzazioni richieste.
Il tribunale, verificato l’adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l’iscrizione nel registro delle imprese (2436).
Il decreto del tribunale è soggetto a reclamo davanti alla Corte di appello entro trenta giorni (2964) dalla comunicazione.
La deliberazione non può essere eseguita se non dopo l’iscrizione.