Articolo 241. Quando mancano l’atto di nascita e il possesso di stato, o quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi (Cod. Pen. 495) o come nato da genitori ignoti, la prova della filiazione può darsi col mezzo di testimoni.
Questa prova non può essere ammessa che quando vi è un principio di prova per iscritto (242), ovvero quando le presunzioni e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare l’ammissione della prova.