Art. 2405 c.c. Codice Civile

Articolo 2405. I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione (2388) ed alle assemblee (2366) e possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo (2381).

I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d’amministrazione, decadono dall’ufficio (att. 209).


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