Art. 2399 c.c. Codice Civile

Articolo 2399. Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’Articolo 2382, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate (2359) da un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili è causa di decadenza dall’ufficio di sindaco (att. 209).


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