Art. 2396 c.c. Codice Civile

Articolo 2396. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori (2392 e seguenti) si applicano anche ai direttori nominati dall’assemblea o per disposizione dell’atto costitutivo, in relazione ai compiti loro affidati (att. 209).

§ 3 Del collegio sindacale


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