Art. 2388 c.c. Codice Civile

Articolo 2388. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando l’atto costitutivo non richiede un maggior numero di presenti (2405).

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione (2421) sono prese a maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.


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