Articolo 2388. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando l’atto costitutivo non richiede un maggior numero di presenti (2405).
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione (2421) sono prese a maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.