Art. 2382 c.c. Codice Civile

Articolo 2382. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato (414 e seguente), il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi (2641).


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