Art. 238 c.c. Codice Civile

Articolo 238. Salvo quanto disposto dagli artt. 128, 233, 234, 235 e 239, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l’atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all’atto stesso.

Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all’atto di nascita.


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