Art. 2376 c.c. Codice Civile

Articolo 2376. Se esistono diverse categorie di azioni (2348), le deliberazioni dell’assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall’assemblea speciale dei soci della categoria interessata.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.


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