Art. 2375 c.c. Codice Civile

Articolo 2375. Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Il verbale dell’assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.


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