Articolo 2356. Coloro che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati solidalmente (1292 e seguenti) con gli acquirenti per l’ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre anni dal trasferimento.
Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la richiesta al possessore dell’azione sia rimasta infruttuosa.