Art. 2351 c.c. Codice Civile

Articolo 2351. Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

L’atto costitutivo può tuttavia stabilire che le azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società abbiano diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste nell’Articolo 2365. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale.

Non possono emettersi azioni a voto plurimo (att. 212).


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