Art. 2348 c.c. Codice Civile

Articolo 2348. Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti (2521).

Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi con l’atto costitutivo o con successive modificazioni di questo (2369, 2436 e seguenti).


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