Art. 2347 c.c. Codice Civile

Articolo 2347. Le azioni sono indivisibili (2487). Nel caso di comproprietà di un’azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

I comproprietari dell’azione rispondono solidalmente (1292) delle obbligazioni da essa derivanti.


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