Articolo 2347. Le azioni sono indivisibili (2487). Nel caso di comproprietà di un’azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.
Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
I comproprietari dell’azione rispondono solidalmente (1292) delle obbligazioni da essa derivanti.