Art. 2328 c.c. Codice Civile

Articolo 2328. La società deve costituirsi per atto pubblico (2643, 2699, 2725). L’atto costitutivo deve indicare:

1) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni sottoscritte da ciascuno di essi;

2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l’oggetto sociale;

4) l’ammontare del capitale sottoscritto e versato;

5) il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative o al portatore (2355);

6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura (2343 e seguenti);

7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (2433);

8) la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai soci fondatori (2337, 2431);

9) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società (2383);

10) il numero dei componenti il collegio sindacale (2397 e seguenti);

11) la durata della società;

12) l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell’atto costitutivo e deve essere a questo allegato (2475).


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